Sez. L, Sentenza n. 3385 del 11/02/2011 (Rv. 615982 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Contratto di lavoro per l'espletamento di attività di praticantato giornalistico - Mancata iscrizione preventiva del lavoratore nell'apposito registro - Conseguenza - Nullità del rapporto - Sussistenza - Retrodatazione dell'iscrizione - Irrilevanza - Applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione - Limiti - Obbligo di iscrivere il lavoratore presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.) - Esclusione.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancanza dell'iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa, ma non esclude - non derivando detta nullità da illiceità dell'oggetto o della causa - che l'attività svolta, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., conservi giuridica rilevanza ed efficacia. Ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, pur avendo il lavoratore diritto al trattamento economico e previdenziale, non sorge anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), il cui fondamento è originato dall'iscrizione all'Albo e non solo dalla natura dell'attività svolta.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)