Sez. L, Sentenza n. 1233 del 18/01/2013 (Rv. 624832 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Praticante giornalista non iscritto all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, ma ad altro sistema previdenziale - Omesso pagamento di contributi all'INPGI - Regime sanzionatorio per l'omissione contributiva per il tempo precedente l'iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Liberazione del debitore in buona fede in caso di pagamento ad altro ente di previdenza pubblico diverso dal titolare - Condizioni - Disciplina ex art. 116 della legge n. 388 del 2000 - Automatica applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di previdenza dei giornalisti, ove il praticante giornalista non sia iscritto all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), ma ad altro sistema previdenziale, non può trovare applicazione il regime sanzionatorio per l'omissione contributiva verso l'INPGI per il tempo precedente l'iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti, atteso che la mancanza dell'iscrizione comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa, mentre, per il tempo successivo all'iscrizione, la disciplina prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000, per cui il debitore in buona fede è liberato in caso di pagamento ad altro ente di previdenza pubblico diverso dal titolare, non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio in ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, ha il potere di adottare autonome deliberazioni.
Riferimenti normativi: Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116, Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)