Sez. L, Sentenza n. 1256 del 25/01/2016 (Rv. 638314 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Praticante giornalista non iscritto nell'apposito albo - Conseguenza - Nullità del contratto - Retrodatazione dell'iscrizione - Sanatoria - Esclusione - Periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione - Applicabilità dell'art. 2126 c.c. - Limiti - Obbligo di iscrizione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.) - Esclusione.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la retrodatazione successiva dell'iscrizione, ma non esclude, non derivando da illiceità dell'oggetto o della causa, che l'attività svolta conservi giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c., sicché per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, pur avendo il lavoratore diritto al trattamento economico e previdenziale, non sorge anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'I.N.P.G.I., che trova fondamento nell'iscrizione all'Albo e non solo nella natura dell'attività svolta.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)