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Sez. 5, Sentenza n. 16575 del 28/07/2011 (Rv. 619242 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Valore finale - Rettifica in aumento da parte dell'Ufficio - Correlativo adeguamento del valore iniziale - Dovere officioso - Esclusione - Potere di rettifica del contribuente - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619242-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE

Al fine della determinazione dell'imponibile I.N.V.I.M., nella differenza fra valore iniziale e valore finale del bene trasferito, l'individuazione del primo valore integra operazione distinta e non necessariamente collegata rispetto a quella del secondo valore; conseguentemente, a fronte dell'accertamento, da parte dell'Ufficio, di un maggior valore finale rispetto a quello dichiarato dal contribuente, deve escludersi sia il dovere dell'Ufficio medesimo di operare un correlativo adeguamento del valore iniziale, sia che tale adeguamento possa essere effettuato, di propria iniziativa, dalle Commissioni Tributarie, potendo soltanto il contribuente, con specifica e tempestiva istanza, soggetta alle relative preclusioni nei diversi gradi di giudizio, rettificare il valore iniziale dichiarato, ma solo ove dimostri un proprio giustificabile errore afferente l'iniziale dichiarazione, e purché non risulti ridotto l'imponibile differenziale risultante.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)