diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7242 del 27/06/1995 (Rv. 493118 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Valore finale - Rettifica in aumento da parte dell'ufficio - Contestazione da parte del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie - Potere di queste ultime di operare d'ufficio un aumento del valore iniziale - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493118-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili, l'individuazione del valore iniziale e del valore finale del bene trasferito, al fine della determinazione dell'imponibile nella differenza tra il secondo e il primo, integrano operazioni distinte e non necessariamente collegate, con la conseguenza che a fronte dell'accertamento di un maggior valore finale, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, le commissioni tributarie (davanti alle quali il contribuente si sia limitato a contestare il maggiore accertamento) non possono, di propria iniziativa, procedere al correlativo aumento del valore iniziale. Il contribuente, con specifica e tempestiva istanza, soggetta alle regole del contraddittorio ed alle relative preclusioni nei diversi gradi del processo tributario, può rettificare il valore iniziale da lui dichiarato - quando adduca puntualmente e dimostri un proprio giustificabile errore afferente l'originaria dichiarazione - purché non sia ridotto l'imponibile differenziale risultante.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)