Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 05/02/1997 (Rv. 502221 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Implicazioni dell'accertamento di un maggior valore finale - Corrispondente adeguamento, da parte dell'Ufficio, anche del valore finale - Necessità - Esclusione - Adeguamento da parte delle Commissioni Tributarie - Inconfigurabilità - Iniziativa del contribuente con apposita istanza - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE
Al fine della determinazione dell'imponibile I.N.V.I.M. nella differenza fra valore iniziale e valore finale del bene trasferito, l'individuazione del primo valore integra operazione distinta e non necessariamente collegata rispetto a quella del secondo valore. Conseguentemente, a fronte dell'accertamento, da parte dell'Ufficio, di un maggior valore finale rispetto a quello dichiarato dal contribuente, deve escludersi sia il dovere dell'Ufficio di operare un correlativo adeguamento del valore iniziale, sia che tale adeguamento possa essere effettuato, di propria iniziativa, dalle Commissioni Tributarie. È solo il contribuente che, con specifica e tempestiva istanza, soggetta alle relative preclusioni nei diversi gradi di giudizio, può rettificare il valore iniziale dichiarato, ma soltanto ove dimostri un proprio giustificabile errore afferente l'iniziale dichiarazione, e purché non risulti ridotto l'imponibile differenziale risultante.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)