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Sez. U, Sentenza n. 1269 del 08/04/1975 (Rv. 374744 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA DI ARBITRATO - FORMA SCRITTA - SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI - NECESSITA - CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO (DI CARICO TOTALE) - STIPULAZIONE IN INGHILTERRA DAGLI AGENTI DELLE PARTI - VALIDITA DELLA CLAUSOLA.*
Stato
decisa il 1975-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374744-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA DI ARBITRATO - FORMA SCRITTA - SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI - NECESSITA - CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO (DI CARICO TOTALE) - STIPULAZIONE IN INGHILTERRA DAGLI AGENTI DELLE PARTI - VALIDITA DELLA CLAUSOLA.*

Poiche l'art 2 della convenzione di new York 10 giugno 1958, per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n 62) stabilisce che la clausola di arbitrato deve essere redatta in Forma scritta e che tale requisito sussiste fra l'altro, se tale clausola sia contenuta in un contratto o compromesso sottoscritto dalle parti, nel caso in cui una siffatta clausola venga inserita in un contratto di trasporto marittimo di carico totale (charter party) sottoscritto in gran Bretagna da agenti (agents) delle parti la sussistenza in concreto del detto requisito formale, deve essere verificata, a norma dell'art 26 disp prel cod civ, con riferimento alla legge dello stato in cui tale contratto e stato stipulato e non alla legge regolatrice della Forma delle polizze di carico che tale clausola richiamino e delle quali l'indicazione della clausola stessa non integra, a norma dell'art 460 cod nav, un elemento costitutivo. Pertanto, poiche l'ordinamento inglese riconosce all'agent la veste di procuratore generale e legale delle parti (vettore o caricatore) e gli attribuisce il potere di stipulare clausole compromissorie sulla base di una procura conferitagli anche solo oralmente, deve ritenersi che la cennata clausola di arbitrato sia valida ancorche agli agenti delle parti che hanno sottoscritto il contratto di trasporto non sia stata rilasciata un'apposita procura speciale in Forma scritta. (V 670/73, mass n 362803; 362804; 470/70, mass n 345476).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 808, Cod. Civ. art. 1392, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)