Sez. 1, Sentenza n. 6915 del 15/12/1982 (Rv. 424575 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - SENTENZA ARBITRALE RESA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - DEDUZIONE DELL'INVALIDITÀ DEL COMPROMESSO - PROVA - NECESSITÀ EX ART. 5 DELLA CONVENZIONE SUDDETTA - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - SENTENZA ARBITRALE RESA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - DEDUZIONE DELL'INVALIDITÀ DEL COMPROMESSO - PROVA - NECESSITÀ EX ART. 5 DELLA CONVENZIONE SUDDETTA - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*
A norma dell'art. 5 lett. A) della convenzione di new York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 agosto 1968 n. 62, il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza arbitrale straniera possono essere rifiutati se la parte contro la quale la stessa è fatta valere fornisca la prova che il compromesso (o la clausola compromissoria) non è valido secondo la legge cui esso è soggetto. Pertanto, una volta ritenuta applicabile al compromesso una legge straniera (nella specie, la legge canadese), incombe, non alla parte che chiede la delibazione, ma a quella che vi si oppone l'Onere di provare il contenuto della predetta legge al fine di dimostrare l'asserita nullità dell'accordo compromissorio (nella specie perché non recante indicazioni relative al numero degli arbitri ed alle modalità procedimentali, e perché stipulato per iscritto da agenti delle parti senza che a costoro il mandato fosse stato conferito in Forma scritta, ma mediante autorizzazione telefonica). (V 2448/80, mass n 406165; (V 272/77, mass n 383802; (V 1269/75, mass n 374744).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5 all. A, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)