Sez. L, Sentenza n. 7605 del 22/06/1992 (Rv. 477847 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Dispositivo (lettura del) | Atto di rilevanza esterna - Conseguenze - Stesura di una motivazione contraria per riconoscimento successivo dell'erroneità del dispositivo - Inammissibilità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Dispositivo (lettura del)
Nel rito del lavoro, il dispositivo della sentenza non è (come, invece, nel rito ordinario) atto puramente interno, modificabile fin quando la sentenza non venga pubblicata, ma atto di rilevanza esterna, poiché la sua lettura in udienza porta ad immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione e poiché di esso le parti possono avvalersi come titolo esecutivo autonomo. Ne consegue che il giudice il quale ritenga errato il giudizio contenuto nel dispositivo, non può rimediarvi adottando una motivazione contraria, giacché una tale contraddittorietà determina l'annullamento della sentenza, non potendo in tal caso trovare applicazione né il principio d'integrazione del dispositivo con la parte motiva né il procedimento di correzione ex art. 287 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)