Sez. 4, Sentenza n. 1609 del 21/05/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211643 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Diritto del custode - Indennità di custodia e rimborso delle eventuali spese di conservazione - Diritto ad una autonoma indennità di conservazione - Esclusione - Fattispecie - Sequestro di trattore agricolo.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE
Nel sistema normativo attuale al custode di cose sequestrate è riconosciuta esclusivamente una indennità di custodia, nonché il diritto al rimborso delle spese di conservazione e di quelle altre connesse e strettamente dipendenti, ma non incluse nel servizio di custodia. Infatti nonostante la formulazione letterale dell'art. 265 cod. proc. pen. , è da escludere l'esistenza di separate attività di conservazione e di custodia, essendo la prima un aspetto della seconda, unica essendo la prestazione del depositario-custode di realizzare quanto gli consenta di restituire la cosa nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna ai sensi dell'art. 1766 cod. civ.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 259, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)