Sez. 1, Sentenza n. 847 del 07/02/1997 Cc. (dep. 20/03/1997) Rv. 207024 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Diritto del custode a percepire, oltre all'indennità di custodia, anche un'indennità per la conservazione della cosa - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE
Il custode di cosa sottoposta a sequestro, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 21 aprile 1989 n. 230 (che ha eliminato il parametro fisso di cui all'art. 104 della tariffa penale, approvata con R.D. 23 dicembre 1865 n. 2701, imponendo il riferimento alle tariffe vigenti secondo gli usi locali), non ha titolo a percepire, oltre all'indennità di custodia, anche un'indennità di conservazione, rientrando le attività di custodia e di conservazione, coessenziali tra loro, in una prestazione unica cui il custode è tenuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 259, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Regio Decr. 23/12/1865 num. 2701 art. 102, Regio Decr. 23/12/1865 num. 2701 art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)