Sez. 1, Sentenza n. 786 del 05/02/1997 Cc. (dep. 06/03/1997) Rv. 206980 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Compenso al custode per attività di conservazione della cosa, distinta dalla semplice custodia - Legittimità, sulla base delle norme civilistiche in materia di deposito - Liquidazione con riferimento alle tariffe e agli usi locali per attività similari - Applicazione in materia di custodia e conservazione di autoveicolo.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE
Il rapporto che si instaura fra la pubblica amministrazione ed il privato investito della funzione di custode di cose sequestrate si configura - salvo quanto previsto dagli artt. 102 e 104 della tariffa penale approvata con R.D. 23 dicembre 1865 n. 2701 - come un vero e proprio contratto di deposito, con conseguente applicabilità, per la parte non contrastante con la natura pubblicistica della funzione anzidetta, degli articoli del codice civile (dal 1766 al 1782) che disciplinano la suindicata figura contrattuale. Pertanto, mentre la presunzione di gratuità di cui all'art. 1767 c.c. è superata dalla espressa previsione, nell'art. 102 della tariffa penale, del compenso dovuto al custode, trova invece applicazione, in armonia con quanto previsto dall'art. 104 della stessa tariffa in materia di spese di conservazione, il disposto di cui all'art. 1781 c.c., che prevede l'obbligo di rimborso al depositario delle spese fatte per conservare la cosa; spese da liquidarsi, nel caso della custodia giudiziaria, in ossequio anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 21 aprile 1989, avendo riguardo alla tariffe vigenti e agli usi locali per attività similari. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto corretta la liquidazione del compenso dovuto al custode per la conservazione - distinta dalla mera custodia - di un veicoli sequestrato, effettuata sulla base delle tariffe predisposte dall'A.C.I..
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)