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Sez. 2, Sentenza n. 6400 del 06/12/1984 (Rv. 437975 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI USUCAPIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437975-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI USUCAPIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di appello, mentre la proposizione delle domande riconvenzionali incontra il divieto posto dall'art. 345 cod. proc. civ., ispirato al principio fondamentale della garanzia del doppio grado di giurisdizione, la deducibilità delle eccezioni, proprie o riconvenzionali, non trova, invece, alcun limite se non nella precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del "thema decidendum". Pertanto, l'eccezione riconvenzionale di usucapione, non introducendo una nuova pretesa ma essendo rivolta unicamente al rigetto della pretesa avversaria, sia pure con allargamento dei poteri d'indagine del giudice, ben può essere proposta per la prima volta in appello. (Conf 1430/82, mass n 419261; (Conf 3378/79, mass n 399796; (Conf 1351/78, mass n 390727; (Conf 3698/77, mass n 387348; (contra 3834/83, mass n 428755 sulla prima parte; (contra 6394/81, mass n 417192 sulla prima parte; (contra 1903/81, mass n 412591 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)