Sez. 5, Sentenza n. 52743 del 28/09/2017 Ud. (dep. 20/11/2017) Rv. 271781 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Pena pecuniaria - Sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività - Determinazione della durata complessiva del lavoro di pubblica utilità mediante ragguaglio della pena pecuniaria alla pena detentiva ex art. 135 cod. pen. - Esclusione - Applicazione dell'art. 18-bis r.d. n. 601 del 1931 - Necessità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, la regola di cui all'art. 165 cod. pen., secondo la quale la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non può superare la durata della pena sospesa, opera solo in caso di irrogazione di pena detentiva, in quanto ai fini della determinazione della durata dell'attività lavorativa alla cui prestazione sia condizionata la sospensione di una pena pecuniaria si applica l'art. 18-bis r.d. n. 601 del 1931 e non l'art. 135 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 1, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 18 bis, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 59, Legge 11/06/2004 num. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)