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Sez. 4, Sentenza n. 20297 del 05/03/2015 Ud. (dep. 15/05/2015) Rv. 263861 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività - Durata massima complessiva e giornaliera - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263861-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato, al fine di abbreviarne i tempi di esecuzione, chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza della Corte di appello, la quale aveva determinato in 180 ore la durata della prestazione di attività non retribuita, facendo erroneamente applicazione della disposizione di cui all'art. 54, comma quinto, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la quale non è richiamata dall'art. 18 bis disp. att. cod. pen., ragione per la quale la durata di detta prestazione non può superare le 156 ore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 44, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 18 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)