Sez. 1, Sentenza n. 32649 del 16/06/2009 Cc. (dep. 11/08/2009) Rv. 244844 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività - Durata massima complessiva e giornaliera.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore, in modo da abbreviarne i tempi di esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività prevista dall'art. 165, comma primo, cod. pen. ha una durata definita a settimane e a mesi secondo il calendario comune, fermo restando che, a richiesta del condannato, può essere esaurita con modalità concentrate in un intervallo temporale effettivo diverso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 18 bis, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 44, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 59, Legge 11/06/2004 num. 145 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)