Sez. 6, Sentenza n. 53160 del 11/11/2016 Cc. (dep. 15/12/2016) Rv. 269497 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Atti da trasmettere al tribunale del riesame - Obbligo limitato ai soli atti sui quali si fonda il sequestro - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato, in quanto l'art.324, comma terzo, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio alla previsione che, in relazione alle misure cautelari personali, impone la trasmissione degli atti a favore della persona sottoposta ad indagini.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)