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Sez. 6, Sentenza n. 10153 del 18/10/2012 Cc. (dep. 04/03/2013) Rv. 254545 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione personali e patrimoniali - Reciproca autonomia - Accertamento della pericolosità attuale - Necessità - Esclusione - Accertamento della pericolosità al momento dell'acquisto del bene da confiscarsi - Necessità.
Stato
decisa il 2012-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254545-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione antimafia, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali - previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94 - consente di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che essa sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)