Sez. 2, Sentenza n. 1239 del 02/04/1977 (Rv. 384925 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO E DI CONDANNA DEL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE - APPELLABILITA - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA DEL SOLO CAPO RELATIVO ALLE SPESE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO E DI CONDANNA DEL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE - APPELLABILITA - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA DEL SOLO CAPO RELATIVO ALLE SPESE.*
Benche assunto con Forma di sentenza, non e appellabile il provvedimento pretorile col quale, in Sede di pronuncia sui provvedimenti immediati (art 690 cod proc civ), e rigettato il ricorso per provvedimento di urgenza ed e condannato il ricorrente alle spese processuali. Infatti, la pronuncia di denegata cautela - per definizione di natura interdittale - non opera sui diritti delle parti, e priva di carattere decisorio sostanziale e, per espressa disposizione, deve essere adottata con ordinanza. Per altro, il provvedimento ha natura decisoria nel punto concernente la condanna alle spese ma, per tale capo, e suscettibile d'impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 4000/76).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)