Sez. 2, Sentenza n. 5324 del 10/10/1981 (Rv. 416070 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE AL GIUDICE COMPETENTE - NATURA - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE AL GIUDICE COMPETENTE - NATURA - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel procedimento di denuncia di nuova opera, di cui agli artt. 688 e segg. cod. proc. civ., il provvedimento con il quale il pretore - denegati o concessi i provvedimenti immediati - rimette le parti al giudice competente, ha natura di sentenza soltanto con riferimento alla statuizione sulla Competenza e non pure a quella sui provvedimenti urgenti, in ordine ai quali la pronuncia non incide sui diritti delle parti, è priva di carattere decisorio e, per espressa disposizione, deve essere adottata con ordinanza. Con la conseguenza che la condanna di una parte alle spese processuali della prima fase del procedimento in questione non può trovare riferimento nella domanda cautelare, per la quale non è ipotizzabile una soccombenza, ma può trovare giustificazione in relazione alla sola questione sulla Competenza e, pertanto, può essere pronunciata soltanto allorché sul punto vi sia stato contrasto tra le parti, diversamente trovando rimedio con il ricorso ex art. 111 cost. (V. 3598/81, mass. N. 414209; (V. 3598/81, mass. N. 414208; (V. 5218/80, mass. N. 409046; (V. 247/79, mass. N. 396310; (V. 3892/77, mass. N. 387581; (V. 1239/77, mass. N. 384925).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)