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Sez. 3, Sentenza n. 5662 del 09/03/2010 (Rv. 611744 - 01)

CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE | Risarcimento danni per attività venatoria - Istituzione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Fatti verificatisi in epoca precedente - Responsabilità del Fondo - Esclusione - Sentenza n. 470 del 2000 della Corte costituzionale - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Identità di principio.
Stato
decisa il 2010-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611744-01

CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ad attività venatoria, l'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, indicando le condizioni alle quali esso è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi - è norma sostanziale e, in quanto tale, non può trovare applicazione per i fatti verificatisi in epoca precedente alla sua entrata in vigore; ne consegue che analoga irretroattività vale anche per l'estensione della responsabilità del Fondo di garanzia - operata dalla sentenza n. 470 del 2000 della Corte costituzionale - per il caso in cui il soggetto danneggiante risulti assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 302

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)