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Sez. 3, Sentenza n. 7076 del 28/07/1994 (Rv. 487565 - 01)

CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE | Incidente di caccia - Risarcimento del danno - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Prescrizione del diritto dell'assicurato - Interruzione dal momento della richiesta - Nuovo termine di prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487565-01

CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante da incidenti di caccia, con riguardo alla quale l'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 consente al danneggiato di rivolgere direttamente all'assicuratore la richiesta di risarcimento, la prescrizione del diritto dell'assicurato di essere tenuto indenne, nei limiti di polizza, dalle conseguenze economiche del proprio fatto dannoso viene interrotta dal momento della detta richiesta, ma il nuovo decorso del termine non inizia dal medesimo momento, bensì da quello in cui il diritto del danneggiato al risarcimento sia stato accertato in ogni suo elemento, verificandosi nelle more la sospensione del termine stesso, in considerazione del fatto che solo in tale successivo momento si verificano le condizioni di esigibilità del diritto dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)