Sez. 3, Sentenza n. 24796 del 24/11/2005 (Rv. 585573 - 01)
CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE | Fondo di garanzia per le vittime della caccia "ex lege" n. 157 del 1992 - Applicabilità retroattiva della relativa legge istitutiva - Esclusione - Fondamento.
CACCIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
La disciplina istitutiva del Fondo di garanzia vittime della caccia, dettata dalla legge 11.2.1992, n. 157 e volta a coprire gli eventuali sinistri provocati nell'esercizio dell'attività venatoria e non liquidati dalle compagnie assicuratrici, ha efficacia soltanto "ex nunc", e pertanto non copre i sinistri verificatisi precedentemente all'entrata in vigore della legge, senza che in contrario possa trarsi un argomento interpretativo dall'art. 5 del regolamento attuativo della citata legge, sia perchè esso - là dove si riferisce all'obbligo di rendiconto per causa anteriore - non può riferirsi ad un momento anteriore alla costituzione del Fondo, sia - e comunque - per l'impossibilità che una fonte normativa subprimaria, quale un regolamento, deroghi a principi generali espressi da una fonte primaria.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 25 CORTE COST., Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 22/06/1993 num. 348 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)