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Sez. 1, Sentenza n. 6036 del 10/03/1972 Ud. (dep. 30/09/1972) Rv. 121939 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONFESSIONE E CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA.*
Stato
decisa il 1972-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121939-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONFESSIONE E CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA.*

Il legislatore non ha posto alcun vincolo formale in ordine alla fede da prestare alla confessione ed alla chiamata di correo, onde il giudice puo attribuire alle stesse efficacia probatoria piena oppure il valore di un semplice indizio, puo accoglierle per intero o solo in parte, oppure negar loro in blocco ogni attendibilita; un solo limite egli incontra a tale libera valutazione, dare cioe una logica motivazione del suo convincimento, sicche venga fornita la dimostrazione inequivoca che egli ha compiuto una valutazione realistica in ordine alla credibilita tanto oggettiva quanto soggettiva delle stesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)