Sez. 5, Sentenza n. 8116 del 11/06/1982 Ud. (dep. 21/09/1982) Rv. 155143 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE ADEGUATA - NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE ADEGUATA - NECESSITÀ.*
Il legislatore non ha posto alcun vincolo formale in ordine alla fede da prestare alla chiamata di correo onde il giudice può attribuire alla stessa efficacia probatoria piena oppure valore di semplice indizio; può accoglierla per intero o solo in parte oppure negare ad essa in blocco ogni attendibilità. Il giudice ha solo l'Obbligo di dare una motivazione logica del suo convincimento, fornendo la dimostrazione di aver compiuto una valutazione realistica in ordine alla credibilità tanto soggettiva quanto oggettiva della stessa. (Conf mass n 121939).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)