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Sez. U, Sentenza n. 3376 del 21/05/1986 (Rv. 446334 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE O PROPOSIZIONE IN VIA SUBORDINATA DI ECCEZIONI DI MERITO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446334-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE O PROPOSIZIONE IN VIA SUBORDINATA DI ECCEZIONI DI MERITO - RILEVANZA.*

Nella controversia in materia contrattuale, proposta nei confronti di convenuto straniero, l'accettazione della Competenza giurisdizionale del giudice italiano, adito secondo la previsione dell'art. 18 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), come interpretato dalla Corte di giustizia della CEE, resta esclusa non soltanto quando il convenuto medesimo, con la prima difesa, si sia limitato a contestare detta giurisdizione, ma anche quando abbia sollevato congiuntamente eccezioni di merito, purché in via subordinata rispetto a quella relativa alla giurisdizione stessa. (V 6331/81, mass n 417116).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)