Sez. U, Sentenza n. 13015 del 23/12/1997 (Rv. 511168 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA | Proposizione di difese procedurali e di domanda riconvenzionale da parte dello straniero - Accettazione della giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Limiti - Espressa subordinazione delle dette difese e della domanda riconvenzionale al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione - Accettazione della giurisdizione del giudice italiano - Configurabilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA
La domanda di difese di ordine procedurale o di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione della giurisdizione del giudice italiano, se venga espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)