Sez. 1, Sentenza n. 12273 del 05/12/2013 Ud. (dep. 14/03/2014) Rv. 262260 - 01
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA | Sospensione del termine per l'impugnazione durante il periodo feriale - Applicabilità anche nei confronti del Pubblico Ministero - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA
La disciplina dei termini per proporre impugnazione contenuta nell'art. 585, comma secondo, lett. c) cod.proc.pen., non contiene previsioni differenziate riguardanti la parte pubblica e quella privata, sicchè entrambe si giovano della sospensione dei termini durante il periodo feriale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)