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Sez. 6, Sentenza n. 49523 del 13/09/2017 Ud. (dep. 27/10/2017) Rv. 271525 - 01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA | Sospensione del termine per l'impugnazione durante il periodo feriale - Applicabilità anche nei confronti del pubblico ministero - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271525-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA

La disciplina dei termini per proporre impugnazione contenuta nell'art. 585, comma 2, lett. c) cod.proc.pen., non contiene previsioni differenziate riguardanti la parte pubblica e quella privata, sicchè entrambe si giovano della sospensione dei termini durante il periodo feriale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)