Sez. L, Sentenza n. 11457 del 01/09/2000 (Rv. 539914 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Esercizio dello "ius variandi" - Requisiti di legittimità - Equivalenza delle mansioni - Elementi rilevanti - Aspetti oggettivi e soggettivi - Estremi - Identità delle mansioni - Necessità - Esclusione - Necessità di aggiornamento professionale - Ammissibilità - Sindacabilità in cassazione del "giudizio di fatto" sulla equivalenza delle mansioni - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
La equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell'esercizio dello "ius variandi", a norma dell'art. 2103 cod. civ. - e che costituisce oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da una motivazione adeguata e rispettosa dei principi di legge in materia -, va verificata sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi; tuttavia, nel rispetto di dette condizioni, non è richiesta l'identità delle mansioni, né costituisce elemento ostativo la necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche. (Nella specie una lavoratrice dipendente da un'azienda privata di vigilanza, già addetta a mansioni impiegatizie d'ordine elementari e ripetitive, e inoltre, insieme con altri colleghi, a rispondere alla chiamate nella sala operativa, era stata addetta esclusivamente a queste ultime mansioni, a seguito dell'incremento delle chiamate e alla riorganizzazione tecnica del lavoro; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto ingiustificato e disciplinarmente rilevante il reiterato suo rifiuto di svolgere le mansioni assegnatele).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)