Sez. L, Sentenza n. 6326 del 23/03/2005 (Rv. 581071 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Esercizio dello "ius variandi" - Requisiti di legittimità - Equivalenza delle mansioni - Elementi rilevanti - Aspetti oggettivi e soggettivi - Estremi - Sindacabilità in cassazione del "giudizio di fatto" sulla equivalenza delle mansioni - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
La equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell'esercizio dello "ius variandi", a norma dell'art. 2103 cod. civ. - e che costituisce oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da una motivazione logica, coerente e completa - va verificata sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il demansionamento per un lavoratore - dipendente di banca - che, originariamente assegnato all'ufficio sistemi informativi e poi all'ufficio ragioneria, dove si occupava sempre dell'inserimento dei dati, per quattro anni era stato destinato all'ufficio corriere, dove smistava la corrispondenza, prelevava pratiche e fotocopiava documenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)