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Sez. L, Sentenza n. 7670 del 16/10/1987 (Rv. 455555 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1987-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455555-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - ESTREMI.*

Con riguardo alle controversie previdenziali, l'assoggettabilità del lavoratore soccombente in giudizio al pagamento delle spese processuali in favore degli istituti di previdenza e di assistenza è subordinata alla sussistenza congiunta del requisito della manifesta infondatezza della pretesa (o dei motivi di impugnazione) per evidente insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, ed al requisito della temerarietà della pretesa stessa, che consiste in un comportamento particolarmente imprudente o audace del ricorrente, improntato quanto meno a colpa grave, anche se non è necessario l'estremo della malafede. (V 1706/87, mass n 451089).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)