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Sez. L, Sentenza n. 1706 del 17/02/1987 (Rv. 451089 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - INFONDATEZZA E TEMERARIETÀ RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE PROCESSUALE - RILEVANZA - PROPOSIZIONE TARDIVA DELL'APPELLO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451089-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - INFONDATEZZA E TEMERARIETÀ RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE PROCESSUALE - RILEVANZA - PROPOSIZIONE TARDIVA DELL'APPELLO - INSUFFICIENZA.*

L'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., pur collegando la possibilità di condanna al pagamento delle spese processuali dell'assicurato soccombente in cause previdenziali all'infondatezza ed alla temerarietà della pretesa non esclude che i medesimi requisiti possono assumere rilievo ai fini della condanna anche quando attengono non a questioni di merito ma alla soluzione di questioni di carattere esclusivamente processuale, ove queste siano dimostratamente caratterizzate dall'ingannevole proposito di utilizzare il processo in modo distorto nei confronti sia del giudice che della controparte in buona fede, a tal fine però non è sufficiente la mera circostanza della proposizione dell'appello oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, essendo comunque necessario da parte del giudice del merito un'indagine in fatto in ordine alla tardiva utilizzazione di tale mezzo di impugnazione. (V 3890/83, mass n 428814).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)