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Sez. 6, Sentenza n. 19511 del 27/04/2016 Cc. (dep. 11/05/2016) Rv. 267176 - 01

SPORT | Misure di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con una manifestazione - Durata e modalità dell'obbligo di presentazione - Onere motivazionale - Valutazione della proporzionalità ed adeguatezza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267176-01

SPORT

In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni, in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione del provvedimento di convalida con il quale il G.i.p. aveva reputato necessario applicare le prescrizioni per la durata massima e con modalità particolarmente severe)

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)