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Sez. 3, Sentenza n. 20783 del 15/04/2010 Cc. (dep. 03/06/2010) Rv. 247184 - 01

SPORT | Misure di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con una manifestazione - Durata dell'obbligo di presentazione - Omessa motivazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247184-01

SPORT

La mancanza di motivazione in ordine alla durata dell'obbligo di presentazione imposto con il provvedimento del Questore comporta la nullità della relativa ordinanza di convalida, con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento impositivo nel periodo intercorrente tra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)