Sez. 3, Sentenza n. 5621 del 08/07/2016 Cc. (dep. 07/02/2017) Rv. 269305 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | DASPO con obbligo di presentazione alla p.s. - Presunzione di maggiore pericolosità nei confronti di soggetti già destinatari di precedente provvedimento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), nella parte in cui ha reso obbligatoria l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente DASPO, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest'ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione del precedente DASPO. (In motivazione, la S.C. ha sul punto chiarito che, allo scadere di tale triennio, il destinatario del divieto ha la possibilità, ai sensi del comma 8-bis del predetto art. 6, di chiedere la rimozione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla misura, ove abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta; sicchè, in caso di nuovo DASPO, la presunzione di pericolosità che fonda la necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione assume carattere meramente relativo, dal momento che l'interessato ha la possibilità di fornire prova contraria, attivando il meccanismo di rimozione degli effetti della misura pregressa, di cui al citato comma 8-bis).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 8 n. 2 CORTE COST., Legge 17/10/2014 num. 146, Decreto Legge 22/08/2014 num. 119 art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)