Sez. 3, Sentenza n. 503 del 18/01/2000 (Rv. 532940 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giudice di pace - Pronuncia secondo equità emessa dal giudice di pace - Ricorribilità in cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE
Poiché le questioni relative ai problemi "in procedendo" devono essere decise in ogni caso secondo diritto, sono ammissibili i motivi del ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace ai sensi dell'art. 360 n. 1, 2 e 4 cod. proc. civ.. Nel merito, invece, ove trattisi di decisione che deve essere presa secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. il giudice di pace deve conformarsi alle norme di rango costituzionale, siccome poste da una fonte di livello superiore nonché, per ragioni di intima coesione del sistema, ai principi generali dell'ordinamento, mentre non è tenuto all'osservanza di principi regolatori della materia che vincolavano invece il giudice conciliatore, con norma non più riprodotta a proposito del giudice di pace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)