Sez. 3, Sentenza n. 6385 del 08/05/2001 (Rv. 546507 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giudice di pace - Pronuncia secondo equità - Ricorribilità per cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono impugnabili con ricorso per cassazione solo per violazione della Costituzione, delle norme processuali e dei principi generali dell'ordinamento, non anche per inosservanza dei principi regolatori della materia. I suddetti limiti non escludono la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile contraddittorietà della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)