Sez. 1, Sentenza n. 973 del 13/02/1997 Cc. (dep. 26/03/1997) Rv. 207183 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Accertamento giudiziale della collaborazione ai sensi dell'art. 53-ter dell'ordinamento penitenziario - Possibilità di compierlo autonomamente - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La qualità di collaboratore a norma dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al riconoscimento di una condizione assimilabile a uno "status" e indipendente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere invece accertata all'interno del procedimento attivato dalla richiesta di uno di detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria ex art. 58-ter citato, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4-bis della stessa legge. (Non risultano precedenti)
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)