Sez. 3, Sentenza n. 6366 del 23/06/1990 (Rv. 467955 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNO BIOLOGICO - NATURA - FIGURA AUTONOMA DI DANNO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNO BIOLOGICO - NATURA - FIGURA AUTONOMA DI DANNO.*
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il danno costituito dalla compromissione della capacità psicofisica di un soggetto, che incida negativamente sulla esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale - come le attività ricreative e sociali - in quanto prescinde dalla capacità di produrre reddito, rientra nel danno alla salute (cosiddetto danno biologico, il quale costituisce una figura autonoma di danno accanto a quello patrimoniale ed a quello morale) e, pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo. (V 1954/90, mass n 465815; (V 2150/89, mass n 462720).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)