Sez. L, Sentenza n. 1954 del 10/03/1990 (Rv. 465815 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNO BIOLOGICO E DANNO PATRIMONIALE - RISARCIMENTO - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNO BIOLOGICO E DANNO PATRIMONIALE - RISARCIMENTO - CRITERI.*
In caso di evento lesivo dell'integrità personale, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento, il primo riguardando il così detto diritto alla salute ed il secondo attinendo alla capacità di produrre reddito, talché il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni e può scegliere per ciascuna di esse il criterio che ritiene più idoneo in relazione al caso concreto. Tuttavia, perché il risarcimento del danno sia completo e, per altro verso, non si traduca in un arricchimento senza causa, il giudice deve tener conto di tutte le particolarità della fattispecie e considerare che i due danni, pur se ontologicamente diversi, costituiscono entrambi proiezione negativa nel futuro di un medesimo evento, sicché le liquidazioni degli stessi, pur se distinte, devono essere tenute presenti contemporaneamente, affinché la liquidazione complessiva sia corrispondente al danno nella sua globalità, che costituisce l'oggetto del risarcimento e del quale i due menzionati aspetti costituiscono due specifiche voci. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano omesso, in Sede di liquidazione del risarcimento, siffatta valutazione globale, anche in relazione alla circostanza che il danneggiato era di età prossima a quella del pensionamento, incidente sulla Determinazione del danno patrimoniale). (V 3367/88, mass n 458743; (V 2012/86, mass n 445218; (V 184/86; (V 6135/84, mass n 437777; (V 2396/83, mass n 427248; (V 3671/81, mass n 414308).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)