Sez. 3, Sentenza n. 2150 del 11/05/1989 (Rv. 462720 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO BIOLOGICO - NATURA - RISARCIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO BIOLOGICO - NATURA - RISARCIBILITÀ.*
La responsabilità risarcitoria per fatto illecito riguarda non soltanto i danni patrimoniali in senso stretto, nonché i danni morali, ai sensi e nei casi contemplati dall'art. 2059 cod. civ., ma deve essere estesa, alla stregua della necessaria integrazione dell'art. 2043 cod. civ. con l'art. 32 della Costituzione in tema di diritto alla salute (secondo i principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 1986), anche al ristoro del cosiddetto danno biologico, cioè dello ostacolo alle attività realizzatrici della persona umana, che si verifica, quale effetto autonomo (e prioritario) rispetto alle perdite economiche od ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell'integrità psico-fisica. (V 1130/85, mass n 439258; (V 2396/83, mass n 427246).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)