Sez. 1, Sentenza n. 18649 del 29/08/2006 (Rv. 591625 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Mancanza dell'autenticazione del difensore sia nell'originale che nella copia del ricorso notificata - Effetto - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
Qualora il ricorso per cassazione sia privo dell'autenticazione del difensore - la cui firma non appaia nemmeno sotto la procura - non soltanto nella copia notificata, ma anche nell'originale, viene meno la funzione attribuita allo stesso difensore, ai sensi degli artt. 83 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ., di certificare l'autografia della sottoscrizione del ricorso ad opera di una parte determinata e, per il suo tramite, la riferibilità ad essa del ricorso stesso, con la conseguenza che quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)