Sez. U, Sentenza n. 355 del 30/06/1999 (Rv. 528090 - 01)
SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - ASSEMBLEA REGIONALE - FUNZIONI LEGISLATIVE | Legge della Regione Sicilia n. 35 del 1978 - Atto di approvazione del progetto - Sua equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità - Fissazione, in esso, dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle relative espropriazioni - Necessità - Omissione - Conseguenze - Domanda del proprietario di disapplicazione dell'ordinanza di occupazione - Giurisdizione - Dell'Autorità giudiziaria ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - ASSEMBLEA REGIONALE - FUNZIONI LEGISLATIVE
L'art. 1 della legge regionale siciliana n. 35 del 1978, nello stabilire che l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, esplicitamente richiede che, nell'atto cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità siano fissati i termini entro i quali debbano essere iniziati ed ultimati i lavori, nonché le relative espropriazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865. Da ciò consegue che l'approvazione di un progetto per la costruzione di un'opera pubblica che non contenga la fissazione di detti termini è inidoneo ad affievolire ad interesse legittimo il diritto di proprietà del privato, nonché che la cognizione della domanda con cui quest'ultimo chieda dichiararsi la caducazione del potere ablativo della P.A. e, per l'effetto, la disapplicazione dell'ordinanza con la quale sia stata disposta l'occupazione di urgenza dell'area di sua proprietà sulla quale l'opera avrebbe dovuto insistere spetti alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge Reg. Sicilia 10/08/1978 num. 35 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)