Sez. 1, Sentenza n. 2324 del 17/03/1997 (Rv. 503047 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Legge Regione Sicilia n. 35 del 1978 - Atto di approvazione dei progetti - Sua equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità - Fissazione, in esso, dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle relative espropriazioni - Necessità - Inclusione dell'area interessata all'opera, in un piano di fabbricazione avente durata decennale - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
L'art. 1 della legge regionale siciliana n. 35 del 1978, nello stabilire che l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, esplicitamente richiede che nell'atto cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità siano fissati i termini entro i quali debbano essere iniziati ed ultimati i lavori, nonché le relative espropriazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865. Ne consegue che l'approvazione di un progetto per la costruzione di un opera pubblica che non contenga la fissazione di detti termini è inidoneo ad affievolire ad interesse legittimo il diritto di proprietà del privato, il quale ultimo ha diritto al risarcimento dei danni per atti posti in essere dalla P.A. in carenza del relativo potere; né a tale omissione può supplire il programma di fabbricazione, che, pur avendo durata decennale (art. 1 legge Reg. Sicilia 5 novembre 1973, n. 38), ha carattere di generalità, e, come tale, non rientra nei piani urbanistici di terzo livello cui dalla legge può essere riconnesso il valore di dichiarazione di pubblica utilità.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge Reg. Sicilia 10/08/1978 num. 35 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)