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Sez. 1, Sentenza n. 1141 del 15/02/1996 (Rv. 495840 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Deposito del ricorso introduttivo - Data del deposito - Certificazione apposta su altro atto - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495840-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

In tema di contenzioso elettorale, la tempestività del deposito del ricorso introduttivo può essere desunta, non solo dall'attestazione del cancelliere apposta sul ricorso medesimo, ma anche dalla certificazione del deposito di altro, successivo atto, della parte o del giudice (nella specie, sottoscrizione, da parte del cancelliere, del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione), avvenuto entro il termine perentorio d'impugnazione stabilito dalla legge, dalla quale possa incontestabilmente dedursi la tempestività del deposito del primo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 58, DPR 16/05/1960 num. 560 art. 82 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)