diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6002 del 14/10/1986 (Rv. 448348 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI COPIA DEL RICORSO IN APPELLO NOTIFICATO - TERMINE PERENTORIO DI GIORNI DIECI DALL'ULTIMA NOTIFICAZIONE - OSSERVANZA DI DETTO TERMINE - PROVA - ONERE DEL RICORRENTE - ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE - NECESSITÀ - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITÀ - CONTRASTO DELL'ART. 82, COMMA SECONDO, DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960 CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448348-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI COPIA DEL RICORSO IN APPELLO NOTIFICATO - TERMINE PERENTORIO DI GIORNI DIECI DALL'ULTIMA NOTIFICAZIONE - OSSERVANZA DI DETTO TERMINE - PROVA - ONERE DEL RICORRENTE - ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE - NECESSITÀ - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITÀ - CONTRASTO DELL'ART. 82, COMMA SECONDO, DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960 CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la procedibilità del ricorso in appello, a norma dell'art. 82/2 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (come modificato dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1147), postula non soltanto il deposito in cancelleria del ricorso notificato, ma anche l'effettuazione di tale deposito nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione, e la prova della tempestività di tale adempimento, a carico dell'istante, deve essere fornita tramite l'attestazione ufficiale del cancelliere. La brevità di detto termine, giustificata dalle esigenze di celerità del processo elettorale, non si traduce in una menomazione del diritto di difesa, e, pertanto, manifestamente non pone la citata norma in contrasto con i principi dell'art. 24 della Costituzione. (V 5086/84, mass n 436887).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 84 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)