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Sez. 1, Sentenza n. 10425 del 12/09/1992 (Rv. 478698 - 01)

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento | Deposito del ricorso introduttivo - Certificazione relativa apposta su un altro atto - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478698-01

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento

In tema di contenzioso elettorale, la certificazione del deposito del ricorso introduttivo -che normalmente è effettuata in calce allo stesso- è idonea ad attestarne la tempestività anche se il cancelliere la abbia apposta su un altro atto, (nella specie, nota di iscrizione a ruolo) ove risulti accertato che la certificazione stessa, redatta alla presenza della parte nel medesimo momento del fatto attestato, sia l'unica effettuata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 58, DPR 16/05/1960 num. 82 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)