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Sez. 6, Ordinanza n. 1606 del 16/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207491 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Eccezionalità - Ragioni - Tassatività delle ipotesi - Interpretazione unicamente letterale.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207491-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE

Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali sia perché sono limitative del potere giurisdizionale e in ispecie della capacità processuale del soggetto titolare del relativo ufficio, sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e quindi sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Da ciò consegue in generale che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di quella estensiva.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)