diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3920 del 26/11/1999 Cc. (dep. 12/01/2000) Rv. 215315 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Casi, formalità e termini - Applicazione delle norme relative in via analogica o per effetto di interpretazione estensiva - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215315-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE

Le previsioni di ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale, e, più in particolare, della capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e, quindi, sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva. (Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano dichiarato inammissibile un'istanza di ricusazione per inimicizia grave tra il giudice e i prossimi congiunti delle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)